Nel DL PNRR arriva il Credito d’imposta transizione 5.0

Con l’approvazione del nuovo decreto PNRR sono state definite le regole per snellire l’attuazione del piano di ripresa e resilienza. Per le imprese in arrivo il credito digitalizzazione 5.0.

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese è istituito il Piano Transizione 5.0 rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un contributo, sotto forma di credito d’imposta.

Tra i beni agevolabili (inclusi all’allegato B Legge 11 dicembre 2016, n. 232) sono ad esempio:

  • a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il credito d’imposta ottenibile per questi investimenti ammonta:

  • al 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti eccedente i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per la singola impresa.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attestanti:

  • la riduzione dei consumi energetici conseguibile grazie agli investimenti individuati (ex ante);
  • la conformità degli i investimenti previsti dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (ex post),

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento, entro la data del 31 dicembre 2025. 

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